
La Corte di Cassazione
La terza sezione penale della Corte di Cassazione ha pronunciato a fine novembre un’importante sentenza, pubblicata recentemente, che è destinata a costituire un precedente di grande rilevanza per gli organizzatori e i giocatori di tornei di poker live.
La sentenza numero 43679, depositata in Cancelleria il 25 novembre 2011, ha infatti affermato il principio secondo il quale “un torneo di poker sportivo non a distanza, gestito da una società affiliata al CONI, non può essere considerato gioco d’azzardo per difetto dei requisiti propri di quest’ultimo”. La Corte ha argomentato affermando che nella variante del Texas Hold’em “L’esito della vittoria finale è remunerato, anzitutto, con un punteggio valevole per la graduatoria nazionale dei giocatori di poker sportivi e, in via subordinata, con un premio generalmente in natura e la cui rilevanza, a seconda del numero dei partecipanti, può suscitare anche un obiettivo interesse ma che rimane secondario rispetto al valore della vittoria in sé e al vantaggio che ne conseguono con l’incremento del punteggio personale su base provinciale, regionale e nazionale”. In sostanza, secondo gli ermellini, la vincita in denaro costituisce un obiettivo secondario del gioco, subordinato rispetto alla competizione e al posizionamento nelle classifiche.
Inoltre deve escludersi la ricorrenza del concetto di alea (cioè l’affidamento a un esito puramente casuale) “avendo il tipo di gioco praticato, che richiede anche abilità, psicologia e resistenza, la caratteristica di poter stabilire in modo chiaro e inequivocabile un vincitore e una classifica: ciò non è possibile con una partita libera”.
“Quanto al fine di lucro”, si legge ancora nella sentenza, “il Tribunale, che l’ha escluso, si è adeguato alla giurisprudenza di questa Corte [secondo cui lo stesso deve essere valutato valutando anche l'entità della posta, la durata delle partite, la possibile ripetizione di queste e il tipo di premi erogabili, in denaro o in natura; Cassazione Sezione III n. 9988/2008 RV. 239073] considerando l’esiguità della quota d’iscrizione di Euro. 30, posta in gioco non aumentabile, con rilanci, nel corso del torneo [era, quindi, anticipatamente nota l'eventuale perdita]; la durata del torneo e la consistenza del premio in natura (che si svolgeva in due giorni) destinato ai primi due classificati [un weekend a Taormina acquistato presso un'agenzia di viaggio in data anteriore al sequestro]“.
Questa sentenza è probabilmente destinata a costituire un precedente di grande importanza per la diffusione delle sale di poker live.